Art. 2.
(Contenuto del giornale nautico).

      1. All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al secondo comma, le parole: «sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti» sono sostituite dalle seguenti: «sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione»;

          b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

          «Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci pericolose con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse. Tali annotazioni possono essere trascritte manualmente o incollando sulle pagine del giornale di carico la copia dell'elenco del carico pericoloso imbarcato, controfirmata dal comandante e dal primo ufficiale»;

          c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

          «È fatto obbligo al comandante della nave di mantenere a bordo per un anno

 

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copia della documentazione di spedizione relativa a tutte le altre merci non pericolose».