1. All'articolo 174 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «sono annotate le entrate e le spese riguardanti la nave e l'equipaggio, gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione, i prestiti contratti» sono sostituite dalle seguenti: «sono annotati gli adempimenti prescritti dalle leggi e dai regolamenti per la sicurezza della navigazione»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Sul giornale di carico sono annotati gli imbarchi e gli sbarchi delle merci pericolose con l'indicazione della natura, qualità e quantità delle merci stesse. Tali annotazioni possono essere trascritte manualmente o incollando sulle pagine del giornale di carico la copia dell'elenco del carico pericoloso imbarcato, controfirmata dal comandante e dal primo ufficiale»;
c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«È fatto obbligo al comandante della nave di mantenere a bordo per un anno